IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione; 
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in  particolare  l'articolo
1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre  2000,
che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di  lotta
e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini; 
  Vista la direttiva 82/894/CEE recante la  notifica  delle  malattie
degli animali, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362; 
  Viste  le  decisioni  adottate  dalla  Commissione  europea  numeri
2001/141/CE, 2001/433, 2001/674 e, da ultimo, la decisione  2001/783,
del 9 novembre 2001, in materia di  misure  di  lotta  contro  febbre
catarrale  degli  ovini  a  seguito  dell'insorgenza  sul  territorio
italiano di focolai della malattia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera del deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 2003; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto fissa le norme di controllo e le  misure  di
lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini  (blue
tongue), d'ora innanzi denominata «malattia». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiati   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita: 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi  1,  3,  5,  e
          l'allegato B della legge 1° marzo  2002,  n.  39,  recante:
          «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2001»: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          emanare, entro il termine di un anno dalla data di  entrata
          in vigore  della  presente  legge,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. 
              2. (Omissis). 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B nonche', qualora sia previsto il  ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso tale termine i decreti  sono  emanati
          anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  previsto
          per il parere dei competenti organi parlamentari scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 o 4 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4. (Omissis). 
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa regionale e provinciale entrano in vigore,  per
          le regioni e province autonome nelle quali non  sia  ancora
          in vigore la propria normativa di attuazione, alla data  di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva  normativa  comunitaria   e   perdono   comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa di attuazione di  ciascuna  regione  e  provincia
          autonoma». 
                                                          "Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              93/104/CE  del  Consiglio,  del   23   novembre   1993,
          concernente taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro. 
              94/45/CE  del  Consiglio,  del   22   settembre   1994,
          riguardante l'istituzione di un comitato aziendale  europeo
          o di una procedura per l'informazione  e  la  consultazione
          dei lavoratori nelle imprese e nei  gruppi  di  imprese  di
          dimensioni comunitarie. 
              96/61/CE del Consiglio, del 24  settembre  1996,  sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 
              1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,  relativa
          alle discariche di rifiuti. 
              1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          7  giugno   1999,   che   istituisce   un   meccanismo   di
          riconoscimento   delle   qualifiche   per   le    attivita'
          professionali    disciplinate    dalle     direttive     di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie  e  che  completa  il   sistema   generale   di
          riconoscimento delle qualifiche. 
              1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999,  relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente di mare  concluso  dall'Associazione  armatori  della
          Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei  sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 
              1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno  1999,  che
          modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di  garantire  che
          le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via  cavo
          appartenenti ad un  unico  proprietario  siano  gestite  da
          persone giuridiche distinte. 
              1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per  il
          miglioramento della tutela della sicurezza e  della  salute
          dei lavoratori che possono essere  esposti  al  rischio  di
          atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare  ai
          sensi  dell'art.   16,   paragrafo   1,   della   direttiva
          89/391/CEE). 
              2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20   marzo   2000,   relativa   al   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
          e la presentazione  dei  prodotti  alimentari,  nonche'  la
          relativa pubblicita'. 
              2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16  maggio  2000,  concernente  il   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
          della responsabilita' civile risultante dalla  circolazione
          di autoveicoli e che modifica  le  direttive  73/239/CEE  e
          88/357/CEE del Consiglio  (quarta  direttiva  assicurazione
          autoveicoli). 
              2000/31/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
          servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
          commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva  sul
          commercio elettronico"). 
              2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 giugno 2000, che modifica  la  direttiva  93/104/CE  del
          Consiglio concernente  taluni  aspetti  dell'organizzazione
          dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i  settori  e
          le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva. 
              2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          29 giugno 2000, relativa alla lotta  contro  i  ritardi  di
          pagamento nelle transazioni commerciali. 
              2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  giugno  2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione umana. 
              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
          il principio della parita' di trattamento  fra  le  persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 
              2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. 
              2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27  novembre  2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di
          raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui  del
          carico. 
              2000/75/CE del Consiglio, del  20  novembre  2000,  che
          stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure  di
          lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 
              2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
          del   Consiglio   che    fissa    i    principi    relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale. 
              2000/78/CE del Consiglio, del  27  novembre  2000,  che
          stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
          in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
              2000/79/CE  del  Consiglio,  del  27   novembre   2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale  di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European  Airlines  (AEA),  European   Transport   Workers'
          Federation  (ETF),  European  Cockpit  Association   (ECA),
          European Regions Airline Association (ERA) e  International
          Air Carrier Association (IACA). 
              2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE  del
          Consiglio   relativa   allo   sviluppo    delle    ferrovie
          comunitarie. 
              2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 febbraio 2001, che modifica la  direttiva  95/18/CE  del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 
              2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  febbraio  2001,  relativa   alla   ripartizione   della
          capacita' di  infrastruttura  ferroviaria,  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura  ferroviaria
          e alla certificazione di sicurezza. 
              2001/15/CE della Commissione,  del  15  febbraio  2001,
          sulle  sostanze  che  possono  essere  aggiunte   a   scopi
          nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati  ad
          un'alimentazione particolare. 
              2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'  del  sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale. 
              2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 marzo 2001, sull'emissione deliberata  nell'ambiente  di
          organismi  geneticamente  modificati  e   che   abroga   la
          direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 
              2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14 maggio 2001,  che  modifica  le  direttive  89/48/CEE  e
          92/51/CEE del Consiglio relative  al  sistema  generale  di
          riconoscimento  delle   qualifiche   professionali   e   le
          direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE,  78/686/CEE,  78/687/CEE,
          78/1026/CEE,    78/1027/CEE,    80/154/CEE,     80/155/CEE,
          85/384/CEE,  85/432/CEE,   85/433/CEE   e   93/16/CEE   del
          Consiglio  concernenti   le   professioni   di   infermiere
          responsabile    dell'assistenza     generale,     dentista,
          veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 
              2001/23/CE  del   Consiglio,   del   12   marzo   2001,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti  dei
          lavoratori  in  caso  di  trasferimenti  di   imprese,   di
          stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 
              2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni  aspetti  del
          diritto d'autore e  dei  diritti  connessi  nella  societa'
          dell'informazione. 
              2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente. 
              2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 giugno 2001, che modifica la  direttiva  89/655/CEE  del
          Consiglio relativa ai requisiti minimi di  sicurezza  e  di
          salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte  dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai  sensi  dell'art.  16,  paragrafo  1,  della   direttiva
          89/391/CEE). 
              2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  luglio  2001,  recante  modificazione  della  direttiva
          95/53/CE  del  Consiglio  che  fissa  i  principi  relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale e  delle  direttive  70/524/CEE,
          96/25/CE   e    1999/29/CE    del    Consiglio,    relative
          all'alimentazione animale. 
              2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2001, che modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda  le  regole  di
          valutazione per i conti annuali  e  consolidati  di  taluni
          tipi di societa' nonche' di banche e di  altre  istituzioni
          finanziarie. 
              2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia  elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'. 
              2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 
              2001/86/CE del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001,  che
          completa lo  statuto  della  societa'  europea  per  quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori». 
              - La direttiva 2000/75/CE e' pubblicata in  GUCE  n.  L
          327 del 22 dicembre 2000. 
              - La direttiva 82/894/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 38
          del 31 dicembre 1982. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  17  maggio
          1996,  n.  362,  reca:  «Regolamento  recante   norme   per
          l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio  del
          17 dicembre 1992, che introduce misure  generali  di  lotta
          contro  alcune  malattie  degli  animali,  nonche'   misure
          specifiche per la malattia vescicolare dei suini». 
              - La decisione 2001/141/CE e' pubblicata in GUCE  n.  L
          50 del 21 febbraio 2001. 
              - La decisione 2001/433/CE e' pubblicata in GUCE  n.  L
          154 del 9 giugno 2001. 
              - La decisione 2001/674/CE e' pubblicata in GUCE  n.  L
          236 del 5 settembre 20001. 
              - La decisione 2001/783/CE e' pubblicata in GUCE  n.  L
          293 del 10 novembre 2001.